Note sulla riforma dello sport tra Stato, mercato e terzo settore
Lo sport nazionale sta attraversando una fase di intenso mutamento. La pandemia di Covid-19 e le misure di contenimento del contagio, imponendo inediti vincoli alla pratica sportiva, hanno determinato più di una frattura nel sistema sportivo nazionale che, però, stava attraversando già da diversi anni un processo critico di riconfigurazione sotto la spinta delle politiche pubbliche di regolazione del settore. La riforma dello sport [1], in primo luogo, ma anche la riforma del Terzo settore [2] – in maniera indiretta e non esclusiva – oltre a definire un nuovo quadro giuridico, hanno richiesto come prima cosa una profonda azione riflessiva, tuttora aperta, degli attori sportivi. Questi sono chiamati, in misura più o meno eterodiretta, ad autocostituirsi in rapporto ai nuovi vincoli regolativi, dovendo riconsiderare alcuni degli elementi fondamentali della loro identità e delle loro pratiche: gli scopi, le attività, gli ambiti di azione, i criteri di riconoscimento pubblico, la collaborazione con le amministrazioni pubbliche e il rapporto con il mercato, rappresentano alcuni dei nodi cruciali di questo processo che impegna in primo luogo la molteplicità delle soggettività associative non professionistiche. L’esito complessivo di questo processo è aperto e certamente non avrà effetti univoci sull’assetto complessivo del sistema sportivo nazionale. Perciò è opportuna una riflessione critica sulla posta in gioco che riguarda il valore sociale dello sport e la regolazione del sistema sportivo nazionale, al di là della sua sostenibilità economica – oggetti principe del dibattito pubblico – con l’obiettivo di individuare gli spazi di autonomia degli attori sportivi.
Le forme contemporanee della sportivizzazione sono ormai lontane dal paradigma culturale unitario dello sport moderno agonistico-disciplinare, anche nel cuore dello sport professionistico, soprattutto per la tendenza alla commodification. Oltre lo sport professionistico, la fuga da questo rigido recinto è avvenuta in direzioni plurali, producendo un sistema polimorfico e polisemico, in cui i meccanismi di mercato, l’azione pubblica e l’associazionismo sportivo hanno agito in concorrenza per catturare e dare forma a fenomeni che si sono realizzati fuori da codifiche istituzionali e spesso in loro opposizione, nell’ambito dell’autorganizzazione sociale e nelle pratiche informali di comunità. Ciò ha significato, da una parte, il riconoscimento delle nuove culture della corporeità in azione – oltre quella moderna del corpo-macchina orientato alla prestazione – che sempre più privilegiano l’espressività, la socievolezza e l’auto-costituzione delle soggettività individuali e collettive nella pratica sportiva. Dall’altra parte, la pluralizzazione ha rilanciato un nuovo ciclo di sportivizzazione della società, alimentato dalla diversificazione delle discipline sportive e dalla differenziane delle pratiche sportive e fisico-motorie. Questo processo di diffusione sportiva solo in parte va ricondotto all’autentica autorganizzazione sociale, in quanto è generato, da una parte, dalla manipolazione commerciale degli attori di mercato e, d’altra parte, dalle dinamiche di potere interne alle istituzioni sportive. In questa prospettiva si può considerare in termini più generali la posta in gioco delle riforme istituzionali in corso che esprimono l’intenzione dell’attore pubblico statale di riconfigurare il sistema sportivo nazionale, agendo in primo luogo sul rapporto tra sport e Stato e, conseguentemente, incidendo su confini e rapporti di governance che si danno tra logiche concorrenti e spesso antagoniste di autorganizzazione sociale, associazionismo sportivo e imprese operanti nei mercati dello sport.
Una tappa decisiva del processo di riforma dello sport è la riorganizzazione della società «Coni Servizi» in «Sport e Salute» – con la Legge di Bilancio 2019 – che in particolare è intervenuta per ridefinire la governance del sistema sportivo nazionale, portando sotto il controllo di istituzioni di governo, a discapito del Coni, la funzione cruciale di distribuzione delle risorse finanziare tra Coni, organismi sportivi (Fsn, Dsa, Eps, ecc.) e attività di servizio allo sport. D’altra parte, l’enfasi che in questa operazione è stata posta sui meccanismi di autofinanziamento del movimento sportivo [3] ha indirizzato e promosso esplicitamente il riorientamento economico-manageriale dell’intero sistema per ottenere prima di tutto una crescita dell’indotto economico e del gettito fiscale che poi dovrebbe tornare in quota parte allo stesso movimento sportivo. La nuova società, inoltre, ha ampliato e reindirizzato la sua originaria missione, assumendo due nuovi obiettivi nel campo della promozione della salute pubblica e in quello dell’educazione pubblica [4]. In termini più generali, quindi, si istituzionalizza una visione strumentale dello sport, funzionale da una parte alla crescita dell’indotto economico e, dall’altra, alla realizzazione in via prioritaria delle politiche per la promozione dell’educazione, della salute e del benessere.
Le tappe successive, con i più recenti decreti legislativi attuativi della legge di riforma dell’ordinamento sportivo (febbraio 2021), sono state segnate da interventi tesi ad attenuare alcune specificità regolative riservate alle Associazioni e alle Società Sportive Dilettantistiche (Asd e Ssd), con lo scopo malcelato di aggredire spazi di elusione fiscale nella gestione delle associazioni e società sportive dilettantistiche – si pensi alle attività commerciali e alla disciplina del lavoro sportivo –, ma anche per aprire nuovi spazi di investimento imprenditoriale nello sport e, ancora, di crescita dell’indotto economico.
In rapporto poi alla promozione della crescita dell’economia sociale che coinvolge più in generale il Terzo settore, si è aperto l’altro spazio di cattura del mondo dello sport, soprattutto di quelle realtà (Asd e Ssd) che svolgono secondariamente altre attività oltre a quella sportiva, e che possono avvalersi della possibilità di riconoscimento come Enti del Terzo settore (Ets). Questo comporta l’adozione del più vincolante quadro giuridico-regolativo previsto per tali enti, ottenendo però in cambio una duplice opportunità: la prima, la possibilità di collaborare alla programmazione e progettazione della pubblica amministrazione, di pervenire a convenzioni e di fruire in via stabile di contributi pubblici; la seconda, la possibilità di costituirsi come «impresa sociale» che comporta una serie di conseguenze come la possibilità di rimborsare le quote sociali e di distribuire degli utili. Una via alternativa alla fallita «società sportiva dilettantistica lucrative» – forma giuridica entrata e rapidamente uscita dall’ordinamento nella prima metà del 2018 –, basata sul principio di «lucro indiretto» che regola le imprese sociali.
Nel complesso, il sistema di governance che sembra emergere dagli interventi di riforma, configura una nuova crisi del potere ordinativo delle istituzioni sportive. Queste, già indebolite dalla colonizzazione della logica di mercato – che dallo sport d’élite si va estendendo in ambiti sempre più profondi della pratica sportiva non professionistica – oggi sono ridimensionate dall’intervento dello Stato che appare impegnato in una cattura degli attori sportivi che prevede una loro profonda ridefinizione in chiave economica e politica.
Note [1] Cfr. La Legge delega n. 86 del 8 agosto 2019 «Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo» e i successivi decreti attuativi approvati a febbraio 2021, la cui entrata in vigore è stata differita all’inizio del 2022; tuttavia per i prossimi due anni sono previsti ulteriori disposizioni integrative e correttive degli stessi decreti attuativi. [2] Cfr. Codice del Terzo settore, approvato con decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e i successivi decreti attuativi. [3] Il meccanismo prevede la costituzione di un fondo alimentato da tre componenti: a) una quota derivante dal 32% delle entrate fiscali dello sport; b) una quota del 11-13% dei proventi dei concorsi pronostici sportivi; c) altri proventi e cost saving. L’ammontare delle risorse a disposizione del movimento sportivo non potrà essere inferiore a 408 milioni di euro per anno. [4] L’organigramma di vertice di Salute e Società SpA prevede una figura unica apicale (Presidente e A.D.) nominata dall’autorità competente in materia di sport (attualmente il Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri) e due componenti del Consiglio di Amministrazione nominati rispettivamente dal Ministro della Salute e dal Ministro dell’Istruzione.
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