Una giustizia dal doppio volto
- Giuseppe Molinari
- 10 ore fa
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Intervista a Ugo Funghi sulle riforme del governo Meloni

A pochi giorni dal referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo, nonostante il tentativo del governo Meloni di depoliticizzarne la portata, la posta in gioco appare tutt’altro che neutrale. Dietro il richiamo alla tecnicità delle riforme si profila infatti un intervento che punta a lasciare un segno profondo nell’assetto istituzionale del Paese. Se, infatti, sul terreno economico il governo si è mosso entro una linea di compatibilità con i vincoli delle istituzioni finanziarie e con gli interessi delle imprese, è su giustizia, sicurezza e istruzione che emerge con maggiore nettezza il suo orientamento politico.
Oggi pubblichiamo un’intervista a Ugo Funghi, avvocato del foro di Padova, che propone una lettura critica della ratio delle riforme della giustizia volute dal governo Meloni. Il punto, osserva Funghi, è che nel diritto penale della destra la distinzione tra amico e nemico si fa sempre più marcata: prende forma così una giustizia dal doppio volto, severa e punitiva verso alcuni, ma molto più indulgente quando si tratta di reati d’impresa e dei colletti bianchi. È un salto di qualità nella concezione autoritaria del potere, che convive con una tendenza alla depenalizzazione proprio per i soggetti socialmente ed economicamente più forti.
Dentro questo quadro si colloca anche il voto referendario. Al di là degli importantissimi profili tecnici affrontati nell’intervista, il nodo politico resta ineludibile. E Funghi lo riassume in una domanda tanto semplice quanto decisiva: se è vero, come è vero, che questo governo ha adottato una serie di provvedimenti che segnalano un’inclinazione autoritaria del potere — basti pensare, da ultimi, ai decreti sicurezza — possiamo davvero immaginare di sostenere con il voto le sue riforme costituzionali?
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Giuseppe Molinari: Sulla giustizia il governo Meloni sta alzando molto il livello dello scontro. Mi sembra che emerga l’idea di una ricalibrazione delle istituzioni secondo priorità politiche ben definite. Al di là dell’impianto formale delle norme, però, esiste una dimensione decisiva e più concreta: quella dell’applicazione quotidiana e del funzionamento reale della macchina giudiziaria.
Questa retorica così marcata si traduce davvero in un progetto organizzativo coerente e praticabile, oppure resta soprattutto sul piano simbolico e del messaggio politico? In altre parole, quanto questo spostamento politico è in grado di incidere concretamente sul funzionamento della giustizia, che segue dinamiche proprie e non si modifica automaticamente per via legislativa? E, dal tuo punto di vista di avvocato, quali sono gli aspetti più critici o preoccupanti delle attuali politiche della destra in materia di giustizia?
Ugo Funghi: Se guardiamo agli interventi in materia penale di questo governo, si vede che in realtà si inseriscono in una linea di tendenza che esiste già da molto tempo. È una tendenza legata al progressivo smantellamento dello Stato sociale: di fronte a problemi come la tossicodipendenza, la presenza di persone senza fissa dimora o che mendicano per strada, oppure il disagio giovanile, non si interviene più con strumenti di sicurezza sociale — quindi con politiche di welfare, di assistenza o di inclusione — ma sempre più spesso con strumenti di criminalizzazione. In questo modo si sviluppa un atteggiamento che potremmo definire di neutralizzazione: queste persone vengono rimosse dallo spazio pubblico, tolte dalle strade e contenute dentro dispositivi repressivi. Volendo sintetizzare con una formula si potrebbe dire che nel tempo si sta realizzando il progetto di uno «Stato minimo», tanto caro alle ideologie liberiste, che si regge sulle spalle di un «Diritto penale massimo».
Poi c’è anche la dimensione simbolica di cui parlavi tu prima, quella che in criminologia viene spesso definita populismo penale. Va detto che anche il populismo penale non è una novità assoluta: è stato utilizzato in passato pure da governi di centro-sinistra e da altri governi. Tuttavia oggi mi sembra che questa linea di tendenza sia molto più accentuata.
Il diritto penale diventa uno strumento simbolico da vendere all’opinione pubblica per ottenere consenso: si propaganda di aver realizzato un problema sociale, ma in concreto ci si limita semplicemente a introdurre una nuova norma penale. È anche un’operazione politicamente conveniente, perché non richiede investimenti economici: basta scrivere una norma. Un esempio palmare di questa strategia di politica criminale lo troviamo nel c.d. Decreto Caivano (2023) intitolato «misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile» poi concretizzatosi, nella sostanza, in una torsione repressiva in ambito di processo penale minorile.
La particolarità che noto nella produzione normativa più recente è che spesso queste norme nuove sembrano ritagliate su specifici casi di cronaca. Non si costruisce una norma generale e astratta — come imposto dai principi più elementari del diritto liberale — ma si prende un episodio concreto e lo si traduce direttamente in disposizione legislativa. Guardiamo ad esempio alla reato cosiddetto anti-rave, il testo normativo è ritagliato e definito a partire da una situazione molto specifica — quell’episodio che aveva fatto scalpore mediatico a Modena nel 2022.
Un altro esempio, particolarmente significativo è la modifica dell’articolo 639 del codice penale, con la quale, intendendo reagire alle azioni degli ecoattivisti, è stata introdotta una norma che ridefinisce il deturpamento e imbrattamento di cose. Se si presta attenzione al nuovo testo normativo, si vede che il contenuto della fattispecie astratta descrive con grande precisione comportamenti come l’imbrattamento di teche o strutture che proteggono beni culturali esposti in musei o gallerie: la norma generale incorpora il caso specifico.
Ma il punto è che spesso l’obiettivo non è tanto impedire quei comportamenti — che peraltro erano già puniti dalle norme preesistenti — quanto vendere politicamente l’idea di aver risolto il problema trincerandosi dietro «reati manifesto» a costo zero.
Per questo, quando si guarda alla ricaduta concreta sul funzionamento della giustizia, nei casi appena richiamati, che potremmo definire «diritto penale della cronaca», l’effetto è quasi nullo. Quante volte verrà applicata la norma anti-rave? Probabilmente pochissime.
Quindi vediamo un uso sempre più esasperato del diritto penale come strumento simbolico. Non è centrale la sua applicazione concreta: ciò che conta è il messaggio politico.
Per la verità, questo insistito ricorso all’intervento penale che, spesso, oltre ai nuovi «reati manifesto» si concretizza in uno smisurato aumento delle pene e nella creazione di nuove circostanze aggravanti – «diritto penale massimo» – rischia di produrre un cortocircuito rispetto alle aspettative della destra.
Il «diritto penale massimo» produce inevitabilmente pene più lunghe e, quindi, maggiore ricorso alla carcerazione, ma i posti sono limitati e il rischio del sovraffollamento è sempre dietro l’angolo. Abbiamo già visto in tempi recenti che il sovraffollamento si traduce, in concreto, in pene inumane e degradanti imponendo, se non si vuole accettare la negazione dei diritti fondamentali dei detenuti, interventi di clemenza; con buona pace della «certezza della pena». Questa situazione si sta già determinando con riguardo agli istituti di pena minorili: in meno di tre anni di vigenza del Decreto Caivano le carceri minorili sono in grande emergenza sovraffollamento.
Oltre a quanto appena abbozzato c’è poi un altro aspetto molto rilevante che caratterizza e, direi, qualifica, il diritto penale della destra: la progressiva, disinvolta, apertura al c.d. diritto penale del nemico.
Qui si saldano le due dinamiche di cui parlavo prima. Da un lato, si vuole neutralizzare alcune categorie considerate problematiche; dall’altro, si cerca consenso politico. Il risultato è che si prendono di mira soggetti che vengono collocati fuori dal paradigma del «bravo cittadino»: i marginali, gli attivisti, i gruppi sociali conflittuali; e soprattutto gli stranieri.
Su queste categorie si costruiscono modelli repressivi che spesso entrano in tensione con i principi costituzionali del diritto penale, perché si accetta l’idea che nei confronti di questi «nemici» si possano ridurre alcune garanzie fondamentali.
Così vediamo misure rivolte contro ecoattivisti, contro sindacalisti di base, contro chi occupa case, e così via. Nel decreto sicurezza di aprile 2025 (ad oggi il penultimo), per esempio, è stato reintrodotto il reato di blocco stradale, pensato per colpire proprio le forme di protesta sociale (pensiamo agli scioperi e al picchettaggio). Un reato che, trovando inevitabilmente applicazione durante le forme di manifestazione del conflitto sociale finisce per entrare in tensione con la libertà di dissenso.
Quella che una volta era una sperimentazione repressiva applicata a gruppi molto specifici — come ultras o anarchici — oggi tende a estendersi progressivamente a una fascia molto più ampia di soggettività marginali, irregolari, conflittuali, al punto che assistiamo ad una trasformazione che prelude un cambio di paradigma: dal diritto penale del fatto al diritto penale d’autore. E qui mi piace ricordare uno slogan che credo svariati decenni orsono è comparso nelle curve degli stadi in polemica rispetto alle leggi speciali contro il mondo ultras: Oggi agli ultrà domani a tutta la città. Profetico.
Un altro aspetto interessante rinvenibile ad esempio nell’ultimo decreto sicurezza (febbraio 2026) riguarda il crescente uso di misure amministrative, che rappresentano una sorta di corollario del diritto penale del nemico.
Invece di passare attraverso il processo penale, con tutte le sue garanzie, si introducono strumenti amministrativi molto più rapidi e immediati.
In tema di intervento amministrativo «para penale», con finalità di neutralizzazione, la misura paradigmatica resta, a mio avviso, il trattenimento del migrante irregolare dentro i CPR. Qui una persona, viene privata della libertà, con un provvedimento del Questore, solo per il suo status, senza aver commesso reati di sorta. Peraltro, la competenza sulla convalida di questa misure di trattenimento, che incidono pesantemente sulla libertà, è assegnata al Giudice di Pace che non è magistrato. Un sistema che tratta lo straniero come una non-persona nel senso di un soggetto non titolare dei diritti e delle garanzie fondamentali delle persone.
Ma torniamo alle novità introdotte dall’ultimo decreto sicurezza concentrando l’attenzione proprio sulle misure di «fuga dal penale». Un caso emblematico riguarda le manifestazioni non preavvisate. Prima il mancato preavviso era un reato: veniva contestato al promotore e poi eventualmente discusso in un processo, dove c’era la possibilità di difendersi. Con le modifiche più recenti, invece, si è passati a un illecito amministrativo. Formalmente è una depenalizzazione, quindi sembrerebbe una misura più lieve. Ma in realtà il meccanismo, nella sostanza, finisce per risultare addirittura più afflittivo: la sanzione pecuniaria viene contestata al momento e nell’immediatezza dalle forze dell’ordine con un verbale e, poi, irrogata direttamente dal prefetto. Intanto ti punisco poi se vorrai, e hai le risorse economiche, puoi fare ricorso. Prima della riforma la sanzione arrivava a valle di un processo garantito al massimo livello; oggi arriva subito e la tutela giurisdizionale è solo eventuale e dipende dall’iniziativa del privato che decide di sobbarcarsi il costo e il rischio dell’impugnazione. Peraltro, e questo non è secondario, il ricorso contro l’ordinanza del Prefetto che applica la sanzione pecuniaria (da 1.000 a 10.000 €) andrà presentato al Giudice di pace. Ancora una volta, la tutela giurisdizionale è confinata davanti ad un soggetto che non è un magistrato, viene così garantito un livello minimo di tutela. Se prima era garantito il livello massimo delle garanzie del processo penale oggi non è più così.
Il meccanismo appena descritto rende la misura molto più efficace dal punto di vista simbolico, perché scoraggia la partecipazione alle manifestazioni. Chi sa che rischia una sanzione così alta può essere molto più restio a esporsi. E questo vale ancora di più se si considera che oggi la responsabilità può essere estesa anche a chi rilancia l’iniziativa sui social network e per tale ragione viene considerato promotore.
GM: A differenza delle norme penali di cui parlavi prima, queste misure amministrative aprono uno scenario diverso sul piano dell’applicazione?
Saranno quindi utilizzate più facilmente e avranno un impatto più concreto?
UF: Sarà più semplice in termini pratici perché hai subito garantito il risultato.
E infatti, il nuovo illecito amministrativo in tema di manifestazioni non preavvisate è già stato applicato. Proprio di recente, per esempio, una collega mi ha fatto vedere un verbale redatto nei confronti dei partecipanti ad un presidio statico di poche persone a Bologna. È significativo sottolineare che si trattava di un numero sparuto di persone e non è stata contestata la promozione della manifestazione non preavvisata, ma la semplice partecipazione a quella manifestazione.
Ma c’è di più. Nell’ultimo decreto sicurezza — che devo ancora studiare fino in fondo — ci sono altre misure che incidono direttamente sulla partecipazione a manifestazioni pubbliche. Tra queste, per esempio, il fermo preventivo e l’aumento dei poteri di perquisizione durante lo svolgimento delle manifestazioni.
Queste perquisizioni possono essere fatte, durante le manifestazioni, anche per cercare oggetti potenzialmente offensivi, e quindi sono ricompresi anche oggetti di uso comune nelle piazze o nei cortei, come i cartelli o le aste delle bandiere.
E ancora: è stata estesa anche la disciplina dell’arresto in flagranza differita — che è quasi un ossimoro — cioè la possibilità di arrestare una persona fino a 48 ore dopo i fatti se viene identificata attraverso le immagini delle telecamere, per esempio in caso di danneggiamenti avvenuti durante una manifestazione. Ancora una volta si vede lo stesso meccanismo: si prende un episodio di cronaca recente –ad esempio la recente manifestazione di Torino - e lo si traduce direttamente in una norma.
Ultima notazione, se non bastasse, sono state introdotte sanzioni accessorie molto significative: per esempio, in caso di condanna per alcuni reati – tra questi la resistenza/lesioni a pubblico ufficiale o anche le lesioni aggravate commessi in occasione di manifestazioni pubbliche (i classici reati da scontri di piazza) - il giudice può disporre il divieto di partecipare a future manifestazioni pubbliche per un periodo che va dai tre ai dieci anni. È una misura molto forte.
Nel complesso, mi sembra che tutto questo sistema di norme sulle manifestazioni abbia una chiara funzione simbolica, quasi intimidatrice, con effetti molto concreti: scoraggiare la partecipazione alle proteste.
Se so che potrei essere perquisito, portato in questura o colpito da una sanzione amministrativa molto pesante, potrei essere dissuaso dal partecipare.
Ragionando su quanto dici, mi sembra che tutto questo abbia un respiro piuttosto corto, come se mancasse una vera strategia politica di lungo periodo. Più che una visione complessiva dei problemi sociali, emerge una logica di intervento sull’immediato: gestione del consenso, risposta al fatto di cronaca, costruzione di misure simboliche.
Allo stesso tempo, però, viene il dubbio che una linea più coerente esista, e si manifesti soprattutto nella depenalizzazione di alcuni reati economici, a vantaggio dei cosiddetti «colletti bianchi».
Sì, è vero: molte di queste misure hanno un respiro molto breve. Sono interventi costruiti sull’immediato, spesso, come visto, legati al fatto di cronaca. Però il problema è che, anche se nascono con una logica di breve periodo, finiscono comunque per produrre effetti duraturi.
Prendiamo per esempio il nuovo reato di rivolta in carcere o nei CPR, che punisce persino la resistenza passiva. Dal punto di vista giuridico è una previsione che ai miei occhi grida vendetta. Spero che si arrivi prima o poi a una dichiarazione di incostituzionalità, però intanto quella norma è entrata nel sistema: è diventata parte del nostro diritto penale e quindi produce comunque dei danni. Si rompe una barriera – rappresentata nel caso in esame divieto di punire gesti o atteggiamenti inoffensivi ma che esprimono mera disobbedienza – e ciò che ieri era scandaloso domani rischia di essere accettato come normale (basta pensare all’esempio dei CPR).
Questo è il punto: anche quando gli interventi hanno una logica comunicativa o simbolica, poi lasciano tracce molto concrete nell’ordinamento.
Allo stesso tempo, però, c’è un’altra dinamica interessante. Da un lato abbiamo questo approccio molto punitivo e securitario; dall’altro lato lo stesso governo rivendica una posizione garantista su alcuni precisi fronti.
Chi crede nel garantismo penale a tutto tondo dovrebbe ritenere che le garanzie – che altro non sono che presidi contro l’arbitrio incondizionato del potere – dovrebbero valere per tutti: anche per chi non ci piace o è lontano da noi, anche e direi soprattutto per il «nemico». Il problema non è estendere le garanzie a qualcuno, ma farlo solo per alcuni. Ed è proprio questo che vediamo oggi. Lo stesso governo che ricorre a piene mani a quello che abbiamo definito il «diritto penale massimo» e a svariate misure intrise di un approccio securitario e giustizialista ha anche adottato una serie di interventi che vanno nella direzione opposta: l’abolizione dell’abuso d’ufficio, la restrizione del reato di traffico di influenze, i limiti alla pubblicazione delle ordinanze cautelari sui giornali, le restrizioni all’uso delle intercettazioni, alcune limitazioni nell’applicazione delle misure cautelari.
Insomma, quando si tratta di certe categorie sociali — tipicamente i cosiddetti «colletti bianchi» — si introduce un impianto molto più garantista.
Per questo, ai miei occhi, la figura del ministro Nordio rappresenta bene quello che potremmo definire un garantismo di classe, o se vogliamo un garantismo selettivo: garantista con alcuni, molto duro con altri, con quei «nemici» di cui parlavamo prima.
La dimensione più apertamente punitiva, invece, viene incarnata soprattutto da altri attori politici — per esempio Piantedosi — ma in realtà questa logica attraversa l’intero impianto.
Nordio è perfettamente capace di fare discorsi garantisti molto convincenti. Ricordo che le prime volte che lo ascoltavo pensavo: «sono ragionamenti condivisibili». Poi però ci si accorge che quelle argomentazioni vengono applicate solo ad alcune categorie di persone, non a tutte.
E qui torniamo alla logica del diritto penale del nemico. Nel diritto penale della destra la distinzione tra amico e nemico diventa molto evidente.
Questa dicotomia amico-nemico sollecita una riflessione intorno alla funzione del diritto penale. La norma penale, nel diritto penale liberale, ha essenzialmente due funzioni.
Da un lato, ha una funzione repressiva: serve a combattere il crimine e a difendere l’ordine sociale. In questo senso è lo strumento attraverso cui lo Stato esercita la forza nei confronti di chi viola la legge.
Dall’altro lato, però, ha anche una funzione garantista: serve a limitare il potere dello Stato, a stabilire i confini dentro cui la repressione può muoversi, nel rispetto dei principi costituzionali — come la proporzionalità della pena, l’offensività della condotta o la finalità rieducativa.
Quello che sta accadendo oggi è che queste due funzioni vengono separate socialmente.
Per alcune categorie di persone resta solo la funzione repressiva, quasi bellica, della norma penale; per altre continua invece a operare la sua dimensione liberale e garantista. Stiamo parlando di una tendenza i cui segnali erano già riconoscibili anche in alcuni interventi repressivi dei governi precedenti, ma oggi, secondo me, emerge in modo clamorosamente evidente.
Anch’io ho l’impressione che, pur dentro dinamiche già presenti negli anni passati, oggi si stia producendo un vero salto di qualità.
Dove individui gli elementi più evidenti di questa discontinuità? In cosa questa fase si distingue davvero rispetto al passato?
Adesso dico una cosa che è più una riflessione personale, che non ha direttamente a che fare con il mio lavoro. Siamo in una fase storica in cui il potere sta cambiando natura. Per molto tempo si è cercato un equilibrio tra politico e giuridico. Questo valeva sia all’interno degli Stati – nell’ambito dell’ordinamento giuridico interno - sia nei rapporti tra Stati – regolati al diritto internazionale. Se pensiamo al diritto internazionale, questo ha sempre funzionato come un limite al potere politico: ha sempre segnato un argine rispetto a ciò che lo Stato poteva o non poteva fare; aveva un significato, gli Stati non possono fare tutto ciò che vogliono. Oggi, invece, mi pare evidente stia prevalendo sempre di più il principio della forza. Il giuridico si sta progressivamente sfaldando. Lo vediamo nei rapporti tra Stati, ma lo vediamo anche dentro gli ordinamenti interni. Se torniamo al discorso che facevo prima sulla norma penale e sulla sua ambivalenza, la dinamica è la stessa: sta prevalendo la sua dimensione bellica, quella per cui la norma penale diventa uno strumento di guerra contro il nemico; tutto ciò a discapito della funzione garantista.
Ma questo accade perché è proprio il potere che sta cambiando fisionomia. È come se la dimensione liberale del diritto stesse progressivamente arretrando.
La domanda allora diventa: come ci si può difendere da questa tendenza? E ancora: come si può contrastare? In teoria il nostro baluardo dovrebbero essere i giudici ordinari, nella veste che gli è propria di primi garanti della costituzione: sono i giudici ordinari che hanno il potere di portare le questioni di legittimità costituzionale davanti alla Consulta. Se ci concentriamo su questo potere, dobbiamo riconoscere in capo ai giudice una funzione che potremmo definire «antimaggioritaria», un contro limite al potere: se il potere politico della maggioranza si traduce in leggi che violano i limiti costituzionali, spetta al giudice attivare il sindacato di costituzionalità – sollevando la questione davanti alla Corte costituzionale - per rimuovere la legge illegittima.
Oggi, però, anche i giudici non sono completamente estranei alla diffusione di una certa cultura securitaria. Questo lo dico pensando a uno scritto recente di Luigi Ferrajoli, in cui l’autore osservava una cosa interessante: se si guardano i dati, negli anni Novanta il numero degli omicidi era molto più alto di oggi (circa tre volte quelli odierni), ma gli ergastoli erano molti di meno (circa un quarto rispetto a quelli di oggi). Nonostante il crollo degli omicidi, oggi, c’è una maggiore facilità – da parte dei giudici – nell’irrogare l’ergastolo. Questo è un dato significativo, perché indica che anche la cultura della giurisdizione è in parte influenzata dal clima generale. A incidere è anche la mediatizzazione del processo. Il giudice non opera più in un contesto isolato: è sottoposto alla pressione dell’opinione pubblica, dei media, delle aspettative sociali. Spesso c’è un’opinione pubblica che aspetta le decisioni giudiziarie con un atteggiamento fortemente punitivo, quasi con la «bava alla bocca». È inevitabile che anche i giudici, in qualche misura, vengano contagiati da questo clima. Per il futuro bisognerà vedere come evolverà questa dinamica nei prossimi anni. Non possiamo non ricordare che la magistratura di domani passa anche dal risultati dell’ormai prossimo referendum.
Qual è, a tuo avviso, la logica politica che sta dietro a questa spinta a riformare l’assetto della magistratura? C’è una volontà di rideterminare l’equilibrio dei poteri – visto anche il protagonismo politico della magistratura?
Stando a sentire i sostenitori della riforma l’obbiettivo sarebbe quello di perfezionare il garantismo penale del nostro ordinamento portando a compimento la riforma del giusto processo.
Secondo questa impostazione, la riforma servirebbe a garantire una maggiore imparzialità del giudice.
E però se fosse stato questo – o solo questo – l’obbiettivo, allora, sarebbe bastato un intervento con legge ordinaria: che differenzia i concorsi di accesso alla carriera requirente e giudicante; che elimina definitivamente la possibilità – oggi già assai limitata – di passare da un ruolo ad un altro; che costituisce due sezioni separate all’interno del CSM. Bada bene, la Corte costituzionale con la sentenza n. 37/2000 (me la sono andata a rivedere recentemente) ha riconosciuto espressamente che il sistema della carriera unica non ha copertura costituzionale e quindi è riformabile per via ordinaria.
Nel nostro caso, però, si è intervenuti modificando l’organizzazione interna della magistratura rispetto all’impianto definito in Costituzione, parliamo quindi di un’operazione ben diversa che va necessariamente al di là della mera separazione delle carriere.
Ma torniamo un attimo alle dichiarazioni dei sostenitori della riforma. Proprio in questi giorni in un’intervista su «il Giornale» il ministro Nordio ha dichiarato espressamente che la ragione essenziale della riforma è quella di evitare che il Pm debba valutare anche la professionalità del giudice.
Questa dichiarazione ci porta al cuore del problema. Se per garantire la terzietà del giudice si ritiene indispensabile agire sui meccanismi relativi alla sua progressione di carriera, questo significa che si muove da una precisa convinzione: con il sistema attuale un giudice potrebbe non essere sereno nel decidere sulla responsabilità di un imputato, perché teme che, magari, la corrente di appartenenza del PM potrebbe condizionare la sua carriera. E pertanto sarebbe spinto a decidere appiattendosi sulle tesi dell’accusa.
A questo punto dobbiamo chiederci: in quali processi potrebbe verificarsi uno scenario del genere? Quando un giudice può essere indotto a pensare che la sua carriera dipende dalla sua decisione sul caso concreto? La risposta è autoevidente: i processi che toccano grandi interessi, i processi che riguardano politici, o grossi gruppi industriali. Non di certo i processi che si celebrano quotidianamente nelle aule di giustizia. Se un giudice è chiamato a decidere un processetto per spaccio di pochi grammi di droga, quella decisione – di questo ne sono certo – non avrà alcun impatto sulla sua carriera. Posso integrare il ragionamento con un dato di esperienza professionale. Lavoro occupandomi prevalentemente di reati che interessano le fasce sociali più deboli e in quasi vent’anni di professione non mi è mai capitato di pensare che un giudice abbia deciso un processo in un certo modo per compiacere il pubblico ministero. Anzi, capita di frequente che al giudice e al pubblico ministero interessi relativamente poco di quel tipo di processi. In questi casi, è l’eccessiva superficialità e, a volte il disinteresse, a produrre possibili ingiustizie, non certo le preoccupazioni sugli avanzamenti di carriera.
Per questo motivo, anche se scegliamo – per mera ipotesi di studio – di accettare la lettura puramente garantista della riforma, assecondando la propaganda dei sostenitori (ma io sono convinto che gli obbiettivi siano altri), ci troveremmo comunque davanti a un garantismo che riguarda solo certi processi, quelli che toccano interessi importanti, quelli che coinvolgono i colletti bianchi, le grandi imprese o i grandi scandali.
Ancora una volta, quindi, ci troviamo di fronte a quelle forme di garantismo selettivo, di cui parlavo prima. Ma scusate, voler affermare un maggior garantismo, voler assicurare una maggiore indipendenza del giudice dal PM significa pretendere di cambiare il sistema per aumentare il numero delle decisioni in cui i giudici daranno ragione alla difesa e torto al pubblico ministero; insomma aumentare le assoluzioni (non a caso la mia categoria è tutta schierata compatta per il SI al referendum). È la logica a dirlo. Allo stesso tempo però la compagine politica che ha scritto e sostiene la riforma è sistematicamente impegnata, giorno dopo giorno, a inseguire il caso di cronaca e criticare aspramente tutte le sentenze che assolvono quelli che considerano i loro «nemici», gli ultimi e, tra questi, innanzitutto gli stranieri. È per questo che non ho dubbi che anche l’eventuale finalità garantista, che è una cosa in sé positiva, è destinata a valere solo per pochi.
Se usciamo dagli obbiettivi dichiarati e guardiamo ai contenuti della riforma, esistono una serie di questioni che destano preoccupazione.
Qui vale la pena premettere che capiremo davvero cosa comporterà questa riforma – nell’ipotesi in cui dovesse passare il SI al referendum - solo dopo che saranno approvate le leggi di attuazione. Molti aspetti decisivi dipendono proprio da quelle norme.
Un punto molto delicato, per esempio, riguarda la composizione dei nuovi organi di autogoverno. I membri togati — cioè i magistrati — verrebbero scelti tramite sorteggio «secco». I membri non togati – quelli eletti dalla politica - invece verrebbero eletti dal Parlamento ma pescando da una lista di candidati scelti dalla politica. Il problema è capire con quale criterio il Parlamento sceglierà questi candidati. Se dovesse prevalere un criterio di semplice maggioranza parlamentare, ci troveremmo con componenti non togati fortemente allineati alla maggioranza politica del momento. E questi si troverebbero a interagire con magistrati sorteggiati casualmente, che quindi non rappresentano una linea culturale o istituzionale precisa. Questo potrebbe creare un rischio di contaminazione politica.
Poi c’è tutta la questione della nuova Alta Corte disciplinare, che dovrebbe sostituire il CSM nella gestione dei procedimenti disciplinari contro i magistrati. Anche qui la composizione e il funzionamento del nuovo organo sollevano alcune preoccupazioni, perché potrebbero diventare strumenti indiretti di pressione sulla magistratura.
È vero che nella riforma non c’è scritto esplicitamente che la magistratura verrà sottoposta al controllo del governo. Formalmente l’indipendenza della magistratura viene ribadita.
Però ci sono diversi passaggi che, messi insieme, sollevano più di una perplessità sulla possibilità che in futuro si creino forme di condizionamento più sottili ma comunque significative.
Quindi il rischio, se capisco bene, è che si possa arrivare a un pubblico ministero ancora più politicizzato. Non che oggi non esistano già dinamiche di questo tipo, ma con questa riforma il problema potrebbe persino accentuarsi…
Il rischio potrebbe esserci, anche se non so se parlerei necessariamente di una maggiore politicizzazione. Il punto, secondo me, è un altro.
Oggi il pubblico ministero, pur incarnando la parte dell’accusa nel processo, è comunque inserito nella giurisdizione. Questo significa che il suo ruolo non è soltanto persecutorio: deve comunque avere attenzione per le garanzie, per la legalità del procedimento, anche per i diritti dell’indagato/imputato.
Se invece il pubblico ministero viene completamente separato da quell’orbita, il rischio è che diventi una sorta di super-poliziotto: cioè semplicemente la parte che accusa, il capo della polizia giudiziaria, perdendo quella attenzione ai diritti, la cultura delle garanzie.
Poi è chiaro che molto dipende sempre dalle persone. In fondo, se uno ha davvero una cultura della giurisdizione e la consapevolezza della delicatezza del proprio ruolo, questo dovrebbe bastare a garantire l’equilibrio del sistema.
Per me, infatti, il problema è prima di tutto culturale, più che istituzionale.
In ogni caso, volendo semplificare la scelta posta dal referendum, credo tutti debbano porsi questa domanda: se è vero, come è vero, che questo governo ha adottato una serie di provvedimenti che segnalano una inclinazione verso una concezione autoritaria del potere (vedi da ultimo i decreti sicurezza), possiamo mai pensare di votare le loro riforme costituzionali?
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Ugo Funghi è avvocato del foro di Padova e svolge prevalentemente la propria attività tra questa città e Bologna, ma è impegnato nella trattazione di processi davanti ai Tribunali di varie città. Ha iniziato la propria attività professionale collaborando con gli avvocati Berti e Meneghello, esperienza attraverso la quale ha maturato competenze e professionalità in ambito penalistico. Si occupa prevalentemente di diritto penale «classico», con particolare attenzione ai reati contro il patrimonio, al diritto penale minorile, dell’esecuzione penale e dell’immigrazione, nonché ai procedimenti legati ai movimenti di contestazione politico-sociale. È iscritto all’albo dei patrocinanti in Cassazione dal 2021.
Ha conseguito il dottorato di ricerca in Diritto costituzionale presso l’Università di Padova con una tesi dedicata al rapporto tra libertà e autorità nella storia costituzionale italiana. Accanto all’attività forense, svolge attività scientifica e di formazione, collaborando a pubblicazioni giuridiche e intervenendo come relatore in incontri e seminari su temi di diritto penale e costituzionale.
Giuseppe Molinari è direttore della rivista Machina, per cui cura, insieme a Salvatore Cominu, la sezione «transuenze». PhD in economia all'Università di Modena e Reggio Emilia, dove ha svolto una ricerca sugli effetti dell'Intelligenza Artificiale sul lavoro. Per DeriveApprodi ha curato, insieme a Loris Narda, Frammenti sulle macchine (2020).





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